L’art. 189 CdS impone al conducente coinvolto in un incidente due obblighi distinti: fermarsi e, se necessario, prestare assistenza alle persone coinvolte. Si tratta di obblighi che devono essere rispettati indipendentemente dalla responsabilità del conducente nella causazione del sinistro, purché l’incidente sia comunque ricollegabile al suo comportamento.
La violazione dell’obbligo di fermarsi, quando l’incidente sia concretamente idoneo a provocare danni alle persone, può integrare il reato di fuga, previsto dal comma 6. In questo caso, il reato consiste nel non essersi fermati, senza che rilevi il fatto che il conducente abbia successivamente prestato soccorso. Diversamente, il reato di omissione di soccorso, previsto dal comma 7, si configura quando il conducente, pur essendosi fermato, non presta l’aiuto necessario alle persone coinvolte.
Si tratta, dunque, di due reati distinti, che perseguono finalità diverse. Il reato di fuga mira a garantire l’identificazione del conducente e a consentire la corretta ricostruzione dell’incidente; quello di omissione di soccorso, invece, è volto a tutelare le persone coinvolte nel sinistro, assicurando loro il necessario soccorso.
Per entrambe le fattispecie è richiesto il dolo, anche nella forma del dolo eventuale, che presuppone la consapevolezza dell’accaduto e la volontà di non adempiere agli obblighi imposti dalla norma.
La mera percezione di essere stati coinvolti in un sinistro, tuttavia, non è sufficiente. È necessario che il soggetto si sia rappresentato la possibilità che dall’incidente potessero derivare danni o lesioni alle persone. Di conseguenza, quando permane un ragionevole dubbio sul fatto che l’episodio sia stato percepito come un evento di lieve entità, apparentemente privo di conseguenze per le persone coinvolte, il reato non può ritenersi configurato (Tribunale di La Spezia, 31 ottobre 2024, n. 1222).



Comments are closed