Sequestro di persona o violenza privata: quale libertà viene compressa?

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La distinzione tra sequestro di persona e violenza privata va individuata nella diversa libertà tutelata dalle due fattispecie.

La violenza privata incide sulla libertà di autodeterminazione della persona, mentre il sequestro di persona riguarda la sua libertà di movimento, intesa come possibilità di spostarsi e di allontanarsi liberamente.

Ne consegue che la condotta di chi trattiene una persona all’interno di un’autovettura contro la sua volontà, impedendole di scendere e di allontanarsi, può integrare il delitto di sequestro di persona quando determini una concreta limitazione della libertà di movimento.

Ai fini della configurabilità del reato, non è necessario che la privazione della libertà si protragga per un periodo significativo: anche una limitazione di breve durata può essere sufficiente.

Allo stesso modo, non è indispensabile un impedimento fisico assoluto, potendo la privazione della libertà derivare anche da una coazione psichica concretamente idonea a impedire l’allontanamento.

Il criterio decisivo, dunque, è verificare quale libertà sia stata concretamente compromessa: quella di autodeterminazione, propria della violenza privata, oppure quella di movimento, propria del sequestro di persona.

Cassazione penale, V Sez., sentenza n. 24299 dell’1 luglio 2026

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