Colloqui intimi in carcere: il matrimonio è sufficiente

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Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 2024, l’art. 18 dell’Ordinamento Penitenziario deve essere interpretato riconoscendo al detenuto il diritto all’affettività, compresa la possibilità di vivere momenti di intimità con il coniuge, con la parte dell’unione civile o con la persona stabilmente convivente.

Il diritto può essere limitato solo in presenza di esigenze concrete e attuali di sicurezza, ordine, disciplina o di specifiche ragioni giudiziarie. Non è sufficiente richiamare la gravità del reato o il titolo di condanna: la pericolosità deve essere verificata in concreto, alla luce della condotta intramuraria, di eventuali precedenti disciplinari e di un effettivo rischio per l’ordine e la sicurezza dell’istituto.

In tale contesto assume rilievo il rapporto coniugale. Se per le relazioni non formalizzate la legge richiede la stabile convivenza, per il coniuge tale requisito non è necessario. La formulazione della norma – «con il coniuge o la persona stabilmente convivente» – distingue chiaramente le due situazioni.

Negare al coniuge la possibilità di vivere pienamente la relazione matrimoniale significherebbe comprimere ingiustificatamente la dignità dei coniugi e la stessa dimensione affettiva della persona detenuta.

I colloqui intimi non sono un beneficio premiale, ma una manifestazione del diritto all’affettività, riconducibile alla dignità personale e alla finalità rieducativa della pena.

Ne consegue che ogni diniego deve essere specificamente motivato e fondato su esigenze attuali e concrete, non su valutazioni astratte legate alla gravità del reato.

La detenzione limita la libertà personale, ma non cancella il diritto del detenuto alla propria vita affettiva. E neppure il matrimonio.

Cassazione penale, IV Sez., sentenza n. 23129 del 23 giugno 2026

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