Non necessariamente. Nel reato di maltrattamenti in famiglia, il fatto che anche la persona offesa reagisca o assuma comportamenti offensivi non basta, da solo, a escludere il reato.
Ciò che conta è la natura del rapporto. Se, dietro una conflittualità apparentemente reciproca, permane una stabile situazione di squilibrio, nella quale uno dei soggetti assume una posizione di supremazia e sopraffazione sull’altro, può comunque configurarsi il delitto di maltrattamenti.
La vittima, infatti, non deve essere necessariamente passiva. Può reagire, rispondere alle offese o assumere a sua volta atteggiamenti aggressivi senza che, per questo, venga meno la natura maltrattante delle condotte subite.
Il confine tra maltrattamenti e semplice litigiosità familiare va quindi ricercato nella concreta dinamica della relazione: da una parte un rapporto conflittuale sostanzialmente paritario; dall’altra una relazione diseguale, caratterizzata dalla sistematica compressione della dignità e della personalità della persona offesa.
In quest’ultimo caso, la reciprocità delle offese può rappresentare una reazione alla condizione di soggezione, e non la prova dell’esistenza di un rapporto paritario.
In sintesi: reagire non significa necessariamente essere sullo stesso piano. È la struttura complessiva della relazione a distinguere il conflitto dai maltrattamenti.
Cass. pen., sez. VI, ud. 30 giugno 2026, dep. 25 agosto 2026, n. 31859.



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