Nel reato di atti persecutori, la remissione della querela deve essere espressa e formalizzata davanti all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, secondo le forme previste dall’art. 340 c.p.p.
La ragione è quella di assicurare che la scelta della persona offesa sia realmente libera e consapevole, e non conseguenza di pressioni o condizionamenti.
Per questo, nello stalking non è ammessa la remissione tacita prevista dall’art. 152 c.p. e la semplice mancata comparizione in udienza del querelante, anche se regolarmente citato come testimone, non può essere interpretata come volontà di ritirare la querela.
L’assenza dal processo, infatti, non equivale a una dichiarazione di remissione e non determina l’estinzione del reato: l’art. 612-bis c.p. richiede una manifestazione di volontà espressa e formalizzata.
In sintesi: nello stalking il silenzio o l’assenza non valgono come remissione della querela.
Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza 19 agosto 2026, n. 31583.



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