Anche nel caso di rapina tentata può essere riconosciuta l’attenuante della particolare tenuità del danno.
Ciò è possibile, però, solo quando le concrete modalità del fatto consentano di affermare con sufficiente certezza che, se il reato fosse stato portato a compimento, il danno patrimoniale arrecato alla vittima sarebbe stato di minima entità.
L’attenuante va invece esclusa quando le circostanze dell’azione rendano concretamente possibile la realizzazione di un danno economicamente rilevante.
È quanto accade, ad esempio, nel caso di una tentata rapina ai danni di un esercizio commerciale, commessa in un orario nel quale può ragionevolmente presumersi la presenza in cassa di somme consistenti: in una situazione del genere non è possibile sostenere che il danno potenziale sarebbe stato necessariamente modesto.
Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 31569/2026, udienza del 10 giugno 2026.



Comments are closed