È illegale l’inflizione della pena detentiva nei confronti del condannato per lesioni personali da cui sia derivata una malattia di durata superiore a venti giorni ma inferiore a quaranta.
La riforma Cartabia, intervenendo sul primo e sul secondo comma dell’art. 582 c.p., ha reso tale reato procedibile a querela e, di conseguenza, l’ha ricondotto alla competenza del giudice di pace, ai sensi dell’art. art. 4 co. 1 d.lgs. 274/2000.
Alla luce della modifica, è mutato anche il trattamento sanzionatorio previsto per la fattispecie in questione. Chi risponde del reato di lesioni personali dalle quali derivino malattie di durata inferiore a quaranta giorni, infatti, può essere punito solo con le pene applicabili dal giudice di pace per questa violazione: pena pecuniaria o permanenza domiciliare.
Cassazione penale, V Sez., sentenza n. 33933 del 18 settembre 2026



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