Un minore può percepire la violenza domestica anche quando si trova in un’altra stanza. Le urla, i rumori delle aggressioni o gli effetti immediati delle condotte possono assumere rilievo ai fini dell’aggravante: non è indispensabile che il bambino assista visivamente ai fatti.
È il principio richiamato dalla III sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 37606/2026, depositata il 28 ottobre dalla terza sezione penale, in relazione all’aggravante prevista dall’art. 61, primo comma, n. 11-quinquies, del codice penale.
Quando rileva la presenza del minore
L’elemento decisivo è la percezione della condotta criminosa. Non occorre, quindi, che il minore si trovi nella stessa stanza dell’autore e della vittima: anche udire le violenze o coglierne gli effetti immediati può integrare il presupposto dell’aggravante.
La consapevolezza dell’autore
La circostanza può ricorrere anche quando l’autore non veda direttamente il minore, purché ne conosca la presenza o debba conoscerla usando l’ordinaria diligenza.
La valutazione riguarda dunque sia ciò che il minore ha concretamente percepito, sia la conoscenza, effettiva o colpevolmente ignorata, della sua presenza da parte dell’autore.
Cassazione penale, III Sez., sentenza n. 37606 del 28 ottobre 2026



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