Integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale colui che minaccia di compiere atti di autolesionismo, quando la minaccia è idonea a coartare la volontà del pubblico ufficiale e, dunque, a impedire il corretto esercizio della pubblica funzione. In tal caso, la minaccia della condotta autolesiva o la condotta autolesiva stessa incidono direttamente sulla sfera personale altrui, poiché limitano la libertà del pubblico ufficiale di autodeterminarsi.
La condotta, inoltre, non si configura come mera resistenza passiva ma è qualificabile come atto violento quando il soggetto agente, oltre a prospettare l’intenzione di farsi del male, strattona gli agenti che tentano di disarmarlo, per impedire loro di sottrargli l’oggetto con cui si sta ferendo.
Cassazione Penale, VI Sez., sentenza n. 37344 del 26 ottobre 2026



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