La distinzione tra induzione indebita e corruzione si fonda sulla diversa posizione del privato nel rapporto con il pubblico agente.
Nell’induzione indebita, il pubblico agente abusa della propria posizione e determina una condizione di soggezione, condizionando la libertà di autodeterminazione del privato. Nella corruzione, invece, l’accordo nasce dall’incontro libero e consapevole delle volontà, su un piano di sostanziale parità.
In questa prospettiva, la concreta dinamica del rapporto assume particolare rilievo. L’iniziativa del privato, la ricerca del contatto con il pubblico agente e l’attività volta a sondarne la disponibilità possono costituire elementi sintomatici di intraprendenza e parità di piani, quando evidenzino l’assenza di quella soggezione che caratterizza l’induzione.
Non è, dunque, l’iniziativa in sé a determinare la qualificazione del fatto, ma ciò che essa rivela circa il rapporto tra le parti: se il privato subisca l’abuso della funzione pubblica oppure partecipi liberamente alla formazione dell’accordo illecito.
Cassazione penale, VI Sez., sentenza n. 32153 del 28 agosto 2026



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