La differenza tra furto con mezzo fraudolento e truffa non dipende semplicemente dall’inganno utilizzato, perché artifici e raggiri possono essere presenti in entrambe le fattispecie, piuttosto, è l’effetto degli stessi sulla volontà della persona offesa nel momento in cui consegna il bene: occorre stabilire se essa sia stata indotta a trasferirne il possesso oppure a consegnarlo solo temporaneamente e per uno scopo specifico.
Nel furto con mezzo fraudolento, la vittima consegna il bene, ma lo fa confidando che questo rimanga nella propria sfera di disponibilità e che le venga restituito una volta esaurito lo scopo della consegna. L’inganno, quindi, consente all’autore di ottenere materialmente il bene e di impossessarsene contro la volontà della vittima (invito domino).
È il caso, ad esempio, di chi si finge maresciallo dei Carabinieri e, prospettando un inesistente controllo, chiede alla vittima di consegnargli denaro, gioielli o altri oggetti: la persona offesa li consegna perché crede di doverli mettere temporaneamente a disposizione per il controllo, non perché voglia trasferirne il possesso.
Nella truffa, invece, l’inganno induce la vittima a compiere un vero e proprio atto di disposizione patrimoniale: essa vuole trasferire il bene all’agente, ma è indotta alla decisione perché tratta in errore dagli artifici o raggiri.
La differenza, dunque, non sta nella presenza o meno di una volontà determinata dall’inganno, che può ricorrere in entrambe le fattispecie, ma nel contenuto di quella volontà: nel furto la vittima consegna il bene solo temporaneamente e per uno scopo determinato; nella truffa lo consegna con l’intenzione di trasferirne il possesso, sebbene tale decisione sia stata provocata dall’inganno.
Cassazione Penale, V Sez., sentenza n. 32856 del 3 settembre 2026



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