Omicidio stradale: non basta non essere al volante per evitare la sospensione della patente di guida

La sospensione della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria prevista dall’art. 222 CdS, può essere applicata anche a chi, pur non essendo alla guida del veicolo, è ritenuto responsabile del reato di omicidio stradale. Per la sua applicazione, infatti, non è necessaria una condotta di guida illecita ma è sufficiente una violazione delle norme del codice della strada da cui deriva un danno alla persona.

Alla luce di questo principio, la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della sospensione della patente di guida per il proprietario di un autoarticolato che, pur non essendone il conducente, aveva contribuito a cagionare la morte di un motociclista. L’uomo, infatti, non aveva adottato le misure necessarie per segnalare la presenza del mezzo, parcheggiato sul margine della strada in modo da intralciare il traffico veicolare, né aveva provveduto a rimuoverlo, concorrendo a determinare la collisione del motociclo con la parte posteriore del rimorchio.

Art. 589 bis c.p., art. 222 CdS.

Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale, 21481/2026 – 10.06.2026

Praticante Avvocato Anna Maria Casillo

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