Divieto di avvicinamento: la tutela della vittima e i rapporti col figlio minore

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Il divieto di avvicinamento alla vittima di stalking, previsto dall’art. 282 ter c.p.p., può estendersi anche a soggetti terzi, tra cui il figlio minore. Il diritto alla bigenitorialità, funzionale allo sviluppo armonioso della personalità del bambino, non osta a tale estensione ma impone una puntuale indicazione delle sue ragioni.

Il divieto di avvicinamento è volto a scongiurare che l’indagato, recandosi presso l’abitazione della persona offesa, possa reiterare la condotta contestata e non ad impedire la frequentazione tra il genitore che vi è sottoposto e il figlio.

Alla luce di tale principio, il diritto di visita, se necessario alla realizzazione del miglior interesse del minore, deve comunque essere garantito, nelle modalità indicate dal giudice civile, che, nel regolamentarlo, tiene in considerazione la necessità di evitare contatti tra il reo e la persona offesa.

Cassazione Penale, V Sez., sentenza n. 36744 del 19 ottobre 2026

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