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30-01-2023
"Ai fini della applicabilità del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, occorre avere riguardo alla pena massima prevista per il reato-base, senza tenere conto delle circostanze aggravanti, comprese quelle ad affetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato".


Con la Sentenza n. 25313 del 20.05.2021 la Corte di Cassazione - VI Sezione Penale, ha annullato senza rinvio la Sentenza impugnata nonché la Sentenza del Tribunale di Nola, ritenendo fondati i ricorsi proposti dall`Avv. Maria Francesca Tripaldi, con i quali lamentava l`erronea valutazione operata dal Giudice di primo grado, validata dalla Corte di Appello, in ordine ai presupposti per la sospensione del procedimento con messa alla prova. In allegato la suddetta pronuncia
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