Il reato di stalking (612 bis c.p.) può perfezionarsi mediante diverse tipologie di condotte.
Il cd. stalking per il mantenimento è quello commesso dall`ex coniuge che interferisce con eccessiva insistenza nella vita del soggetto obbligato, compiendo vere e proprie persecuzioni, pur di ottenere il pagamento del contributo al mantenimento.
Secondo la Corte di Cassazione la pretesa del pagamento, accompagnata da continue telefonate, messaggi, pedinamenti, post su Facebook, travalica la legittima richiesta economica e configura un chiaro caso di richiesta ossessiva.
Per potersi ritenere configurato il reato di atti persecutori, non è sufficiente la reiterazione di tali condotte ma è comunque necessario che nella vittima si ingeneri uno degli eventi alternativi previsti dalla norma:
- grave e perdurante stato di ansia;
-timore per la propria o altrui incolumità;
-mutamento delle abitudini di vita della persona offesa.
(Corte di Cassazione, V Sezione Penale n. 9878/24)