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18-03-2024
ATTI PERSECUTORI - "STALKING"
(612 bis c.p.)


Il termine "stalking" indica comportamenti molesti o vessatori, reiterati, posti in essere nei confronti di un altro soggetto.

Tali comportamenti possono concretizzarsi in continui pedinamenti, appostamenti, visite a casa o nel luogo di lavoro, minacce o aggressioni, ovvero telefonate, invio di sms, e-mail, lettere, ecc.

Il reato si ritiene configurabile quando, per effetto delle condotte sopra descritte, la vittima è costretta a:
-vivere una perdurante condizione di turbamento emotivo;
-modificare le proprie abitudini di vita;
-temere per l`incolumità propria, di un prossimo congiunto o di una persona legata sentimentalmente.