30-01-2023
DECRETO PENALE DI CONDANNA

Disciplinato dagli artt. 459 e ss. c.p.p., è uno dei riti speciali del processo penale e si caratterizza per l`assenza del contraddittorio tra le parti, è attivato su istanza del Pubblico Ministero per i reati, perseguibili d`ufficio o a querela, puniti con la sola pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione della pena detentiva.
La richiesta motivata del P.M. è sottoposta al vaglio del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) che provvede all`accoglimento o al rigetto della stessa.

Se il Gip accoglie la richiesta emette il decreto penale; altrimenti, ove non debba pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell`art. 129 c.p.p., rimette gli atti al P.M.

OPPOSIZIONE AL DECRETO PENALE DI CONDANNA


Il decreto penale di condanna viene emesso inaudita altera parte, cioè in assenza di contraddittorio tra le parti. Il condannato ha il diritto e la facoltà di presentare opposizione nel termine di 15 giorni dalla notifica del decreto, personalmente o mediante il proprio difensore munito di procura speciale, con dichiarazione da depositare nella cancelleria del G.I.P. che ha emesso il decreto o in quella del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo ove l`interessato si trova.

Con l`opposizione è possibile richiedere di essere giudicato mediante uno dei riti speciali del processo penale: giudizio immediato, oblazione, patteggiamento, rito abbreviato, o ancora sospensione del processo con messa alla prova.