30-01-2023
RIFORMA CARTABIA

TERMINI PER PROPORRE QUERELA


La riforma Cartabia ha introdotto la procedibilità a querela di parte per numerosi reati prima procedibili d`ufficio:

-art. 582 c.p. "Lesione personale": procedibilità a querela fino a 40 giorni di durata della malattia ovvero fino a 20 giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o infermità (nuovo secondo comma);
-art. 590 bis c.p. "Lesioni personali stradali gravi o gravissime": procedibilità a querela nell`ipotesi base di lesioni gravi o gravissime causate da una violazione generica delle norme sulla circolazione stradale;
-art. 605 c.p. "Sequestro di persona": limitatamente all`ipotesi prevista dal primo comma;
-art. 610 c.p. "Violenza privata": limitatamente all`ipotesi non aggravata prevista dal primo comma;
-art. 612 c.p. "Minaccia": Procedibilità a querela nell`ipotesi base (anche in caso di recidiva);
-art. 614 c.p. "Violazione di domicilio": Procedibilità a querela nella fattispecie base e anche in quella aggravata del fatto commesso con violenza sulle cose;
-art. 624 c.p. "Furto": Procedibilità a querela nella fattispecie base e anche nelle ipotesi aggravate dell`art. 625, nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 limitatamente al fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede, 8, 8-bis e 8-ter, c.p.;
-art. 634 c.p. "Turbativa violenta del possesso di cose immobili"; -art. 635 c.p. "Danneggiamento": viene reso procedibile a querela il danneggiamento nella sola ipotesi prevista dal primo comma (fatto commesso con violenza o minaccia);
-art. 640 c.p. "Truffa": Procedibilità a querela nelle ipotesi base e in quelle aggravate dal danno patrimoniale di rilevante entità (nuovo comma terzo);
-art. 640 ter c.p. "Frode informatica": Procedibilità a querela nelle ipotesi base e in quelle aggravate dal danno patrimoniale di rilevante entità (nuovo comma quarto);
-art. 649 bis c.p. "Appropriazione indebita": Procedibilità a querela nelle ipotesi base, anche in caso di recidiva, e in quelle aggravate dal danno patrimoniale di rilevante entità (nuovo comma primo);
-art. 659 c.p. "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone": limitatamente all`ipotesi, prevista dal primo comma, in cui il fatto sia commesso nei confronti delle persone (non anche di spettacoli, trattenimenti o ritrovi pubblici);
-art. 660 c.p. "Molestia o disturbo alle persone";

COSA COMPORTA PER I PROCEDIMENTI GIA AVVIATI DUFFICIO?

La disciplina transitoria in tema di procedibilità prevede che:

-per i reati commessi prima dell`entrata in vigore della riforma, divenuti procedibili a querela, il termine di 3 mesi per la proposizione della querela decorre dal 30.12.2022;
-se alla data del 29.12.2022 era già stato avviato il procedimento penale, questo procede ma le misure cautelari perdono efficacia se entro veti giorni, dall`entrata in vigore della riforma, non viene proposta querela;
-per i procedimenti per i quali ci sono persone detenute, è compito dell`Autorità Giudiziaria avvisare, entro venti giorni a partire dal 30.12.2022, la vittima del reato perché proponga la querela, la cui mancanza determinerà la scarcerazione.

a cura dell`avv. Carlo Caprioli