La Corte di Cassazione ha ribadito che l`elemento oggettivo del reato di cui all`art. 610 c.p. č costituito da una violenza o minaccia che abbia l`effetto di costringere taluno a fare, tollerare o omettere una determinata cosa, privando la persona offesa della libertā di determinazione della propria volontā e delle proprie azioni.
La condotta violenta o minacciosa, quindi, rappresenta un mezzo per la realizzazione di un evento ulteriore la cui mancanza rende impossibile la configurabilitā del reato, non potendo coincidere la sola condotta violenta con l`evento naturalistico del reato.
Cassazione penale, V Sezione, n. 704/23
"il delitto di cui all`art. 610 c.p. non č configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l`evento naturalistico del reato, vale a dire il pati cui la persona offesa sia costretta".
a cura dell`avv. Carlo Caprioli.