30-01-2023
RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALL`ALCOL TEST


Il Codice della Strada (D.L.vo 258/92) al comma 7 dell`art. 186 punisce il conducente che rifiuta di sottoporsi all`alcol test.

La punibilitą di tale condotta prescinde dall`accertamento dello stato di ebbrezza del conducente, dal momento che la norma mira a tutelare il rispetto dell`ordine dell`autoritą che possono ricorrere all`utilizzo dell`etilometro:
-a seguito dell`esito positivo di accertamenti qualitativi non invasivi o di prove quali la valutazione complessiva del conducente dalla quale possano emergere caratteristiche sintomatiche tipiche dello stato di ebbrezza;
-in caso di incidente;
-quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall`influenza dell`alcool.

Il rifiuto di sottoporsi all`alcol test comporta l`applicazione della sanzione pił grave prevista per la guida in stato di ebbrezza, vale a dire l`ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000, l`arresto da sei mesi ad un anno oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo, salvo che questo non appartenga a persona estranea alla violazione.

Con la sentenza n. 36548/21, la Corte di Cassazione ha nuovamente affrontato la tematica relativa alla applicabilitą della causa di non punibilitą per particolare tenuitą del fatto (art. 131bis c.p.) a chi si rifiuta di sottoporsi all`alcoltest.

a cura dell`avv. Carlo Caprioli