L`art.28 del D.P.R.448/88 ha introdotto tale istituto nel processo minorile e può essere applicato sia in sede di udienza preliminare che in dibattimento. Con tale provvedimento il processo viene sospeso e il minore viene affidato ai servizi minorili dell`amministrazione della giustizia che, anche in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali, svolgono nei suoi confronti attività di osservazione, sostegno e controllo.
Nel processo minorile l`applicabilità della misura non è compromessa né dall`eventuale esistenza di precedenti giudiziari e penali né da precedenti applicazioni né dalla tipologia di reato; la decisione del giudice si fonda sugli elementi acquisiti attraverso l`indagine relativi alle caratteristiche di personalità del ragazzo che inducono a ritenere possibile il suo recupero, attraverso la mobilitazione delle sue risorse personali e di idonee risorse ambientali; è proprio sulla base di queste risorse che i servizi sociali elaborano il progetto di messa alla prova, che deve necessariamente essere accettato e condiviso dal ragazzo.
L`ordinanza di sospensione può anche contenere prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione con la persona offesa dal reato. La possibilità di prescrizioni relative alla riparazione-conciliazione induce il minore a prendere coscienza del significato del reato e promuove l`avvio del processo di responsabilizzazione.
In caso di esito positivo della prova, il giudice con sentenza "dichiara estinto il reato" e il minore imputato viene prosciolto dai fatti addebitatigli; l`esito negativo comporta invece la prosecuzione del procedimento.