30-01-2023
RISARCIMENTO DEL DANNO E MESSA ALLA PROVA


L`art. 168 bis c.p. stabilisce: " ... La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all`eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno ... ".

In più occasioni, da ultimo la Sentenza n. 47163/22, la Suprema Corte ha rigettato i ricorsi proposti dalla Procura Generale per violazione di legge in assenza di indicazioni relative al risarcimento del danno ovvero alle condotte riparative delle conseguenze dannose o pericolose del reato, nella richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova e nella sentenza che dichiarava l`estinzione del reato per esito positivo della stessa.

Come si legge nella indicata sentenza: " ... Solo il risarcimento del danno causato dal reato rappresenta una eventualità che in concreto può mancare, non potendo essere assenti gli altri requisiti necessari per la messa alla prova" ... "la "positiva prova di emenda e di risocializzazione", quale risultato del buon esito dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, "è idonea ad integrare gli estremi di un giudizio sintetico circa la sussistenza di una condotta latamente qualificabile come riparativa rispetto alle conseguenze dannose dei reati commessi.".

a cura dell`avv. Carlo Caprioli