30-01-2023
SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE A MINORI


La V Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12058/21, ha annullato la sentenza del Giudice di Pace di Caltanissetta, che aveva affermato la penale responsabilità di M.A., nella qualità di gestione del locale (OMISSIS), per il reato di cui all`art. 689 c.p., per aver somministrato bevande alcoliche a P.R., infrasedicenne, ritenendo fondato il ricorso del difensore che lamentava violazione di legge per difetto di motivazione circa la dimostrazione dell`effettiva attività di somministrazione da parte del gestore del locale.

Ha ribadito la Suprema Corte che non sussistono gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all`art. 689 c.p. quando il minore abbia prelevato la bevanda dal frigo bar (servendosi da sé) "in quanto, in tal caso, la richiesta della merce avviene attraverso un comportamento concludente ed il cliente può consumarla prima ancora di pagarla, con la conseguenza che né il titolare, né il gestore dell`esercizio prestano alcun consenso in ordine al prelievo ed al consumo della bevanda e, pertanto, essi non rivestono una posizione di garanzia nei confronti dei clienti".

Ai fini della configurabilità della fattispecie del reato di cui all`art. 689 c.p. è, dunque, "necessario accertare l`effettiva somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni sedici da parte del gestore del locale o dei propri dipendenti".

a cura dell`avv. Carlo Caprioli