La Corte di Cassazione, VI sezione penale, offre, con la sentenza n. 45520 del 27/09/22, una importante chiave di lettura che consente di distinguere l`ipotesi di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) da quella di atti persecutori (art. 612 bis c.p. "stalking") nel caso di condotte vessatorie poste in essere da uno dei conviventi more uxorio ai danni dell`altro, dopo la cessazione della convivenza.
Nel caso sottoposto al vaglio della Corte si individuava con certezza che l`inizio delle condotte di maltrattanti coincideva con il momento in cui era cessata totalmente la convivenza della coppia.
La Corte di Cassazione, quindi, statuiva che le condotte vessatorie contestate all`imputato non sono riconducibili al reato di maltrattamenti in famiglia, potendosi ravvisare la meno grave ipotesi del reato di atti persecutori, o, in mancanza dei requisiti previsti da tale fattispecie, ulteriori e diverse ipotesi di reato quali lesioni personali o minacce.
Terminata la convivenza, infatti, viene meno la comunanza di vita e di affetti, nonché il rapporto di reciproco affidamento che giustificano la configurabilità della più grave ipotesi di cui al reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi.
a cura dell`avv. Felice De Falco