La Corte di Cassazione con una recente pronuncia in materia di detenzione di sostanze stupefacenti, (Cassazione Penale, Sez. VI, 25 novembre 2022 n. 45061) ha ribadito gli standards per l`individuazione della ipotesi meno grave di cui all`art. 73 comma 5, D.P.R. 309/90, sulla scorta del solo dato quantitativo.
Nel caso esaminato dai Giudici, l`imputato era stato rinvenuto in possesso di circa 100 grammi (lordi) di hashish, con principio attivo del 34,1% e 1.351 dosi medie singole ricavabili. Oltre a tale dato, ritenuto assorbente, non si riscontrava alcun ulteriore elemento di pericolositą idoneo a far ritenere che la vicenda esaminata travalicasse il limite della lieve entitą.
La Corte di Cassazione ha, dunque, privilegiato il dato ponderale, richiamando i principi consolidati in materia di fatto di lieve entitą, ribadendo come esso possa essere riconosciuto "in ipotesi di minima offensivitą della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio".
La giurisprudenza di legittimitą ha, dunque, chiarito, collegandosi ad un filone interpretativo gią cristallizzato in altre precedenti pronunce, l`importanza di una lettura complessiva dell`azione illecita, potendo uno degli elementi analizzati superare gli altri nella logica della non lieve entitą soltanto quando si dimostra "talmente rilevante da determinare l`assorbimento dei restanti aspetti".
a cura dell`avv. Felice De Falco