30-01-2023
IL SEQUESTRO PROBATORIO
artt. 253 e ss. c.p.p.


E` un mezzo di ricerca della prova che consiste nell`acquisizione del "corpo di reato" (ovvero le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso) o di cose o tracce pertinenti al reato, dotate di capacità probatoria, al fine di conservarne intatte le caratteristiche ed evitare, quindi, che vengano manomesse o dispese.

L`indagato o l`imputato, durante lo svolgimento del sequestro, deve essere assistito da un difensore di fiducia o, in mancanza, d`ufficio nominato dal P.M.

Il sequestro può essere disposto dal P.M. nel corso delle indagini preliminari, o dal Giudice nell`incidente probatorio o durante il dibattimento.

Anche il difensore, nell`ambito delle indagini difensive, è legittimato ad avanzare richiesta di sequestro probatorio.

Gli ufficiali di p.g. sono legittimati a procedere al sequestro di propria iniziativa nel caso di esecuzione di rilievi ed accertamenti urgenti sullo stato di cose o luoghi soggetti ad alterazione, dispersione o modifica irreversibile, salva successiva convalida da parte del P.M.

L`imputato, la persona offesa che ha subito materialmente il sequestro e chi ha diritto alla restituzione delle cose, ai sensi dell`art. 527 c.p.p., sono legittimati a proporre riesame contro il decreto di sequestro.

La restituzione delle cose sottoposte a sequestro si verifica o quando siano venute meno le esigenze probatorie che lo avevano giustificato o i presupposti dello stesso (art. 626 c.p.p.) o quando sia stato vittoriosamente esperito dall`interessato il procedimento per la restituzione delle cose sequestrate (art. 263 c.p.p.).


A cura dell`avv. Carlo Caprioli