30-01-2023
LA MESSA ALLA PROVA PER L`IMPUTATO MAGGIORENNE
Legge 28/04/2014, n. 67

L`istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, disciplinato dagli artt. 168 bis c.p. e ss. e artt. 464 bis c.p.p. e ss., è una modalità alternativa di definizione del giudizio penale che comporta la sospensione dello stesso e l`affidamento dell`indagato/imputato all`ufficio esecuzione penale esterna (UEPE) per lo svolgimento di un programma di trattamento che prevede, come attività obbligatoria e gratuita, l`esecuzione di un lavoro di pubblica utilità, la prestazione di condotte volte all`eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato.

CHI PUO FORMULARE LA RICHIESTA?


La richiesta può essere avanzata dall`indagato/imputato, oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con sottoscrizione autenticata in caso di conferimento della procura speciale e deve essere corredata di un programma di trattamento elaborato dall`UEPE competente per territorio, ovvero da un`istanza rivolta al medesimo Ufficio e finalizzata alla sua elaborazione.
La sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere concessa più di una volta e non si applica a chi sia stato dichiarato delinquente o contravventore abituale, professionale o per tendenza.

IN QUALI CASI PUO ESSERE FORMULATA LA RICHIESTA?


La richiesta può essere presentata per tutti i reati puniti con la sola pena pecuniaria, con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria nonché per i reati che rientrano fra quelli previsti dall`art. 550, comma 2 c.p.p. di competenza del tribunale monocratico con citazione diretta a giudizio.

Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso;

L`esito positivo della messa alla prova determina l`estinzione del reato. La sentenza che dichiara l`improcedibilità per estinzione del reato a seguito dell`esito positivo della messa alla prova non deve essere menzionata nel certificato del casellario rilasciato a richiesta dell`interessato.

L`esito negativo per grave e reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni, per il rifiuto opposto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, per la commissione durante il periodo di prova di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede, implica che il giudice con ordinanza disponga la revoca e la ripresa del procedimento.