I messaggi whatsapp, le e-mail e gli sms hanno natura giuridica di corrispondenza, la cui segretezza è tutelata dall’art. 15 della Costituzione. La loro acquisizione nel corso del processo penale deve avvenire nelle forme del sequestro disposto dall’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dall’art. 254 c.p.p.
Questa disciplina non opera quando gli screenshot dei messaggi sono messi a disposizione dell’autorità giudiziaria da uno dei partecipanti alla conversazione. In tal caso, l’esigenza di tutela della segretezza viene meno, poiché è lo stesso titolare del diritto a svelare il segreto.
Alla luce di questo principio, gli screenshot prodotti durante il processo dalla persona offesa che ha partecipato alla conversazione sono degradati a documenti e possono essere liberamente acquisiti e valutati dal giudice.
Cassazione Penale, V Sez., sentenza n. 19992 del 29 maggio 2026



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