Sospensione condizionale della pena: il divieto di reformatio in peius e il principio del favor rei

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Il giudice di secondo grado viola il divieto di “reformatio in peius” quando revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena illegittimamente concesso, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, comportando la lesione del principio devolutivo e di quello del “favor rei”.

Su tali basi, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio, limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena, una sentenza con cui la Corte d’Appello di Salerno revocava d’ufficio il beneficio, pur se accordato dal giudice di primo grado in violazione dell’art. 164 co. 4 c.p., poiché la pena inflitta, cumulata con quella di un’altra sentenza divenuta irrevocabile, superava il limite dei due anni di reclusione previsto per accedervi.

Ha rigettato la richiesta di liquidazione delle spese processuali formulata dalla parte civile.

Cassazione Penale, II Sez., sentenza del 21 ottobre 2026

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