Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: quando la minaccia non è reato

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Per configurare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p. non basta rivendicare un diritto: occorre che il soggetto, invece di ricorrere al giudice, si faccia giustizia da sé mediante violenza o minaccia alla persona.

Non integra, quindi, il reato la condotta di chi si limita a comunicare alla controparte l’intenzione di agire in giudizio per far valere una pretesa concretamente azionabile e non manifestamente infondata o meramente emulativa.

La prospettazione di un’azione giudiziaria costituisce, infatti, espressione del diritto di azione garantito dall’art. 24 Cost. e non rappresenta, di per sé, la minaccia di un male ingiusto.

La conclusione non cambia se vengono prospettate anche possibili conseguenze negative sul piano reputazionale, quando queste siano indicate come naturale riflesso della controversia o della sua trattazione giudiziaria. Diverso sarebbe il caso in cui venga minacciata un’autonoma attività di discredito o divulgazione, utilizzata come strumento di pressione per costringere la controparte a soddisfare la pretesa.

Cassazione penale, VI Sez., sentenza n. 32426 del 31 agosto 2026

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