Fuga e omissione di assistenza dopo l’investimento del pedone

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Integra i reati di fuga e di omissione di assistenza, previsti dall’art. 189 del Codice della Strada, la condotta del conducente che, dopo aver investito un pedone, si fermi solo per pochi istanti, scenda dal veicolo, interagisca con la persona coinvolta o abbia con lei una reazione, e si preoccupi persino di verificare i danni riportati dalla propria autovettura, per poi allontanarsi.

Sono proprio queste circostanze, infatti, a dimostrare che il conducente si è reso conto dell’investimento. Non assume quindi rilievo decisivo il fatto che, nell’immediatezza, non abbia compreso la gravità delle lesioni successivamente accertate sulla vittima.

Perché possa configurarsi la responsabilità, non è necessario che il conducente abbia una conoscenza precisa delle conseguenze dell’incidente o delle lesioni riportate dal pedone. È sufficiente che abbia percepito l’investimento e si sia rappresentato la possibilità che da esso fossero derivate conseguenze lesive e, nonostante ciò, abbia scelto di allontanarsi senza adempiere agli obblighi previsti dalla legge.

In altri termini, non è necessario che il conducente sappia quanto siano gravi le condizioni della vittima: ciò che conta è che si renda conto di essere stato coinvolto in un incidente potenzialmente idoneo a provocare lesioni e che, malgrado ciò, decida di andare via senza prestare l’assistenza richiesta.

Cassazione penale, Sez. IV, sentena n. 27595 del 22 luglio 2026

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