La differenza tra furto e appropriazione indebita emerge dal modo in cui l’agente entra in relazione con il bene. Nel furto la condotta si realizza mediante sottrazione di un bene che non è nella disponibilità dell’agente e che viene rimosso dalla sfera di controllo del titolare senza che l’agente ne abbia un possesso qualificato mentre nell’appropriazione indebita l’agente dispone già del bene in virtù di un possesso autonomo e qualificato che gli è stato trasferito legittimamente e che viene poi abusato attraverso un atto di interversione del possesso. La Corte valorizza proprio questo elemento distinguendo la mera disponibilità materiale o tecnica di strumenti operativi dalla disponibilità giuridicamente rilevante del bene chiarendo che la possibilità di compilare distinte non attribuisce un potere di fatto assimilabile al possesso e che le somme rimangono nella sfera delle procedure esecutive con conseguente riconduzione della condotta alla sottrazione tipica del furto aggravato.
Corte di Cassazione, Sezione fer., Penale, Sentenza 12 agosto 2026, n. 31016



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